Il patto fiduciario immobiliare non richiede la forma scritta

Con la sentenza n. 6459/20, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che il patto fiduciario immobiliare non richiede la forma scritta, intesa come atto bilaterale e contemporaneo all’acquisto dell’immobile.

In particolare, la Corte ha affermato che è sufficiente la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, in cui questi si impegna a trasferire l’immobile al fiduciante in attuazione dell’accordo.

Questa decisione è importante perché consente di semplificare la stipula del patto fiduciario immobiliare, che in precedenza richiedeva la forma scritta ad substantiam, ossia la forma scritta prevista per legge per la validità di un contratto.

La forma scritta è richiesta solo per i contratti aventi ad oggetto beni immobili, ma non per i contratti aventi ad oggetto beni mobili, che possono essere stipulati anche oralmente.

Nel caso del patto fiduciario immobiliare, la Corte ha ritenuto che la forma scritta non sia necessaria perché il patto fiduciario è un contratto consensuale, ossia un contratto che si perfeziona con il solo consenso delle parti.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che la forma scritta non sia necessaria perché il patto fiduciario immobiliare può essere concluso anche in modo informale, senza che ciò pregiudichi la sua validità.

Infatti, la Corte ha affermato che la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, in cui questi si impegna a trasferire l’immobile al fiduciante, ha una propria dignità e può costituire un’autonoma fonte dell’obbligazione del fiduciario.

La sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione ha quindi stabilito che il patto fiduciario immobiliare non richiede la forma scritta, intesa come atto bilaterale e contemporaneo all’acquisto dell’immobile.

Questa decisione semplifica la stipula del patto fiduciario immobiliare e consente alle parti di concludere il contratto in modo più semplice e rapido.

Fonte e approfondimenti: https://www.italiaoggi.it/news/immobile-in-comproprieta-basta-la-scrittura-privata-2600703

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